Statuisce il Tribunale che in presenza di un concordato omologato, il debito si ridimensiona (nella specie, circa il 30% del debito originario) e, pertanto, deve aversi riguardo alla capacità dell’impresa di fronteggiare il debito cosଠcome falcidiato a seguito del concordato.
In altri termini, l’inadempimento cui occorre avere riguardo è quello di cui al debito risultante dal concordato, il quale rappresenta l’elemento di novità tale da giustificare la riconduzione della segnalazione da posizione in sofferenza a posizione ristrutturata.
Una volta omologato il concordato, è necessario che l’impresa possa operare in continuità , con accesso al credito €. è assolutamente probabile (se non certo, per comune esperienza) che il permanere della segnalazione in sofferenza precluda l’accesso della società ristrutturata al mercato, con lesione non soltanto della sua immagine commerciale, ma anche della capacità imprenditoriale stessa e della possibilità di attuazione del piano omologato. Se allora l’omologazione del concordato ha un senso € è consequenzialmente necessario consentire all’impresa ricorrente di poter operare sul mercato, accedendo al credito.
Il ricorso d’urgenza va accolto.