il destinatario che non è mai venuto a conoscenza legale dell’atto notificato e che comunque era nell’impossibilità di agire per la società in un dato periodo di tempo a causa di circostanze estranee alla sua volontà deve essere rimesso in termini (La Corte Costituzionale con sentenza 7-20 maggio 1976, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 26/5/1976, n. 139) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 650, comma primo, del codice di procedura civile nella parte in cui non consente la opposizione tardiva dell’intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.”)