Si discute se Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive contro il debitore che abbia depositato domanda di concordato preventivo vale anche per l’esecuzione per rilascio di immobile concesso in leasing, o oggetto di convalida di sfratto .

Sul punto lo Studio ha argomentato che  l’art. 168 L.F. non prevede distinzioni in ordine al tipo ed all’oggetto dell’azione esecutiva instaurata e , di conseguenza,  ogni azione esecutiva che risulta  idonea ad incidere sul patrimonio del debitore che insta per il concordato, deve essere sospesa.

Il Tribunale di Milano con sentenza del  17 luglio 2015 – (Est. Francesca Romana Bisegna) ha statuito in conformità a quanto dedotto, ritenendo di dover sospendere la procedura di rilascio del bene.

Di altro orientamento il Tribunale di Aosta ha affermato che: “Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore che consegue alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva opera esclusivamente sulle azioni esecutive individuali, non rientrando nel citato divieto le azioni di consegna o rilascio, di rivendicazione e separazione dei beni non appartenenti al debitore” .