Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5419/2016, hanno definitivamente chiarito che il trasferimento della sede dell’impresa all’estero, in data precedente a quella del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, non ha effetto sulla giurisdizione del Giudice italiano, ove non sia accompagnato da un effettivo spostamento della attività imprenditoriale e del centro gestionale dell’impresa stessa.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5419/2016,