Cassazione Sez. Un. Civili 17 febbraio 2016, n. 3057 – Pres. Rovelli – Est. Di Iasi.
Finanziamento pubblico – Controversia sulla revoca – Giurisdizione ordinaria – Sussistenza – CondizioniÂ
La controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa “an”, “quid” e “quomodo” dell’erogazione.Â