Cassazione: se l’assegno è postdatato il patto di garanzia è nullo

La postdatazione è infatti contraria alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 3 del r.d. n. 1736/1933

 Emettere un assegno postdatato o addirittura in bianco è una prassi purtroppo ancora diffusa: a tale strumento si fa infatti spesso ricorso per garantire un debito, con l’impegno a restituirlo qualora la relativa obbligazione sia adempiuta. Si tratta, tuttavia, di un comportamento contrario alle norme imperative di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto numero 1736 del 21 dicembre 1933.

Più in particolare, come sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 10710 del 24 maggio 2016in simili ipotesi va dichiarato nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’articolo 1988 del codice civile.