Il Tribunale Milano 04 luglio 2016 – – Est. D’Aquino.ha ritenuto che la stipulazione di un piano di rientro che sia stato correttamente eseguito ed adempiuto non costituisce prova della conoscenza dello stato di insolvenza ex articolo 67, comma 2, legge fall. quando a tale pattuizione si aggiunga un piano di rilancio produttivo e commesse con previsione dell’esecuzione di nuove forniture con le stesse modalità che da sempre caratterizzavano i rapporti tra le parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)