Se la strada è privata, ma aperta al pubblico transito, il Comune è responsabile della sua manutenzione.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, nell’ordinanza 3 novembre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 3216.
Se la strada è privata, ma aperta al pubblico transito, il Comune è responsabile della sua manutenzione.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, nell’ordinanza 3 novembre 2016 – 7 febbraio 2017, n. 3216.