Corte di cassazione testo sentenza numero 24291/2017
Lo scopo dell’atto di precetto è quello di consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento, la Corte di cassazione ha statuito quindi che vi è l’impossibilità di sanare il vizio di notifica dell’atto ai sensi dell’articolo 156 laddove il pignoramento sia stato nel frattempo eseguito. In tali caso non può parlarsi infatti di sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell’atto di precetto.
Per superare l’eccezione il creditore dovrà dimostrare che l’opponente abbia avuto comunque notizia dell’avvenuta notifica del precetto prima che il pignoramento fosse eseguito.