Per la Cassazione (numero 21939/2017)  il giudice che ricorre al meccanismo della personalizzazione del danno deve valorizzare “dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale” le circostanze di fatto specifiche e peculiari che “valgano a superare le conseguenze ‘ordinarie’ già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari”.

In difetto di tale approfondimento, come nel caso di specie, il giudice non può che tornare sulla propria posizione.