Ad avviso del giudice amministrativo i  rapporti e/o legami societari configurano comunque una sorta di cointeressenza di fatto, peraltro neppure dichiarata in sede di gara, ed in ogni caso non diversamente risolvibile tra l’Ente appaltante e la società aggiudicataria se non con l’esclusione dalla gara, non potendosi escludere il rischio di distorsioni nell’azione amministrativa svolta e nell’esercizio della potestà discrezionale in concreto esercitata. Sul punto, come ricordato anche dalla sentenza sopra citata, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte evidenziato che un conflitto di interessi (anche potenziale) è ravvisabile in tutte le situazioni in cui conduce la pubblica amministrazione a valutazioni estranee al singolo appalto, tali da accordare o determinare una preferenza in favore di un offerente in violazione dei principi di parità, non discriminazione e trasparenza dell’aggiudicazione degli appalti pubblici. (Tar Campania – Salerno, con sentenza n. 524 del 6 aprile 2018)