Con ricorso ex art. 700 c,p,c. la….  s.r.1., conveniva in giudizio ….XXXXX… al fine di ottenere, in via di urgenza, la cancellazione ovvero la sospensione del proprio nominativo dal registro protesti. Deduceva, in particolare, di aver provveduto a consegnare, nell’ambito di rapporti commerciali in essere da diverso tempo, a mero scopo di garanzia, in favore della XXXXXXX’ assegno bancario n. xxxxx-0xx per l’importo di Euro xxxxxxxx, e che la. xxxxxxxxxxx per mero errore aveva provveduto a riempire il titolo portandolo all’incasso, di tal chè non risultando lo stesso interamente coperto era stato protestato.   Il Tribunale ha ritenuto che l’assegno privo della indicazione della data è titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento, potendosi presumere iuris tantum l’esistenza del rapporto sottostante. La nullità del titolo produce naturalmente la invalidità del protesto e della sua successiva iscrizione. e che non vi è dubbio che nella ipotesi de qua il permanere della iscrizione del nominativo nel registro protesti  anche in ragione della attività di natura economica ed imprenditoriale espletata dalla ricorrente è in grado di determinare pregiudizi da ritenersi anche se di natura economica irreparabili,