In tema di fideiussione, la Suprema Corte consolida il principio di diritto secondo cui, quando il rapporto principale è ripartito in scadenze periodiche per il debitore, il dies a partire dal quale decorre il termine di decadenza per l’azione del creditore nei confronti del fideiussore fissato dall’art. 1957 c.c. – 6 mesi, ovvero 2 mesi nel caso in cui “il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale” (art. 1957, commi 2 e 3 c.c.) – va individuato nella data delle singole scadenze, e non già nella termine “finale” del rapporto principale (così già Cass. 15902/2014 e 2301/2004).Cassazione Civile, Sez. III, 19 luglio 2018, n. 19160